Statuto

Art. 1 – Denominazione
La società, costituita ai sensi dell’art.113, c.13 DLgs 267/2000, è denominata “Azienda Energetica Municipale S.p.A.” e può essere indicata in forma abbreviata con la sigla “A.E.M. CREMONA S.p.A.”.

Art. 2 – Sede Sociale
La società ha sede in Cremona. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione potranno stabilirsi sedi secondarie o uffici decentrati.

Art. 3 – Durata
La durata della società è stabilita sino al 31.12.2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

Art. 4 – Oggetto sociale
4.1) Con riferimento ai servizi ed attività di seguito indicati da 1) a 24), nel rispetto della normativa vigente, la società può:
a) provvedere alla progettazione ed alla realizzazione, essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali, relativamente a reti, impianti, dotazioni patrimoniali, nonché eventualmente cedere detti diritti nel rispetto della normativa vigente;

b) detenere partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente a mezzo di altre società, nonché cedere dette partecipazioni:
1) distribuzione di energia elettrica;
2) distribuzione del gas;
3) servizio idrico integrato e sue componenti;
4) altre gestioni idriche;
5) ciclo dei rifiuti e sue componenti;
6) mobilità, trasporto pubblico locale e scolastico, altri trasporti di competenza comunale;
7) autostrade;
8) parcheggi ed autostazioni;
9) illuminazione pubblica;
10) illuminazione votiva;
11) cremazione;
12) altri servizi pubblici locali;
13) attività cimiteriali;
14) gestione del calore e del raffrescamento;
15) illuminazione semaforica e gestione dei varchi elettronici;
16) programmazione, coordinamento e controllo degli interventi da realizzarsi, anche da parte di altri soggetti ed operatori, sul suolo e nel sottosuolo del Comune di Cremona;
17) segnaletica stradale, orizzontale e verticale;
18) gestione di strade;
19) pulizia di caditoie, pozzetti e simili;
20) sgombero della neve ed attività correlate;
21) altre attività rese a favore degli Enti Locali soci;
22) vendita di energia elettrica e gas;
23) telematica, multimedialità, telefonia mobile, sistemi a fibre ottiche;
24) altre attività non soggette a diritti di esclusiva.

4.2) La società opera, anche direttamente con proprie risorse, nell’acquisto, nella valorizzazione, nella ristrutturazione,nell’affitto, nella concessione, nella vendita di immobili civili, commerciali, industriali ed altri, ivi inclusi quelli di edilizia residenziale pubblica.
4.3) La società può svolgere anche direttamente, in propria titolarità e con proprie risorse, quanto sopra al punto 4.1) ai numeri 3) e 4), nel rispetto della normativa vigente e/o in via transitoria.
4.4) La società potrà altresì provvedere a tutte le attività connesse a quanto sopra sub 4.1), 4.2), 4.3), compiendo ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare, nel rispetto dei vincoli di legge, immobiliare, di servizio e di studio necessaria al perseguimento dei propri fini.
La società potrà inoltre rilasciare garanzie reali e/o personali e/o di altra natura, nel rispetto del norme vigenti, per obbligazioni proprie o di terzi, con particolare ma non esclusivo riferimento alle proprie partecipate, purché si tratti di operazioni connesse a quanto sopra sub 4.1), 4.2), 4.3) ed in ogni caso correlate ai fini perseguiti dalla società stessa.
4.5) A fronte di deliberazione del Consiglio Comunale l’assemblea autorizza la partecipazione della Società, con altri soggetti pubblici, a società commerciali, consorzi ed associazioni già esistenti, nonché ne autorizza la costituzione purché le modalità di tali partecipazioni garantiscano comunque la tutela dell’interesse perseguito dalla Società stessa, in particolare convenendo adeguate formulazioni dei relativi statuti e non consentendo che le società controllate possano a
loro volta costituire ulteriori organismi societari senza il previo consenso dell’assemblea della Società.
Le deliberazioni di partecipazione o costituzione dei predetti organismi sono riservati all’approvazione dell’assemblea societaria secondo le norme del presente statuto.
4.6) La società deve realizzare la parte più importante della propria attività con riferimento al territorio degli Enti locali soci. L’indirizzo, la vigilanza ed il controllo economico – finanziario degli Enti soci si esercitano anche attraverso procedure di pianificazione pluriennale, previsione annuali, consuntivazione secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria degli Enti soci.

Art. 5 – Capitale Sociale e totale Partecipazione Pubblica Locale
Il capitale sociale è di euro 113.000.000 (centotredicimilioni) ed è diviso in n. 1.130.000 (unmilionecentotrentamila) azioni ciascuna del valore nominale di euro 100 (cento). Possono divenire soci esclusivamente enti pubblici.
La partecipazione del Comune di Cremona non potrà mai essere inferiore al 50% più un’azione.
Il capitale sociale può essere aumentato anche a fronte di conferimenti di beni in natura da parte dei soci.

Art. 6 – Finanziamenti
La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (a titolo oneroso o gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 7 – Azioni ed Obbligazioni
Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti. Le azioni sono indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.
I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei modi ritenuti più convenienti, fatta salva la facoltà degli amministratori prevista dall’articolo 2344 C.C.
La Società potrà anche emettere obbligazioni, nominative o al portatore, secondo le disposizioni di legge, anche convertibili in azioni.
La competenza all’emissione del prestito obbligazionario spetta all’assemblea straordinaria dei soci che fisserà altresì le modalità di collocazione ed estinzione delle stesse.

Art. 8 – Qualità di azionista
La qualità di azionista impone l’adesione incondizionata allo statuto sociale ed a tutte le deliberazioni dell’assemblea anche anteriori all’acquisto di detta qualità

Art. 9 – Domicilio
Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l’organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Art. 10 – Prelazione
Qualora un socio intenda trasferire – in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, anche gratuito – le proprie azioni ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà previamente – con lettera raccomandata r/r – offrirle in acquisto agli altri azionisti, mediante comunicazione al Presidente del Consiglio d’Amministrazione, che ne darà notizia agli altri soci, specificando il nome del terzo disposto all’acquisto e le condizioni di vendita.
Il prezzo dovrà essere attestato, a cura del socio offerente, da una primaria Società di revisione.
I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comu-nicazione, a mezzo di lettera raccomandata r/r, indirizzata al Presidente del Consiglio d’Amministrazione, all’offerente e per conoscenza agli altri soci nella quale dovrà essere manifestata l’incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, al prezzo attestato ed alle condizioni indicate
dall’offerente.
Nel caso in cui la volontà d’acquisto sia formulata con contestuale opposizione al prezzo proposto dall’offerente, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione stessa sarà determinato d’accordo fra le parti, oppure ricorrendo al giudizio del Collegio arbitrale previsto dall’art. 32 del presente statuto.
Nel caso in cui l’offerta venga accettata da più soci, le azioni od i diritti di opzione offerti in vendita verranno attributi ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.
Le azioni per le quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono liberamente cedibili ai terzi, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate dall’offerta.  In ogni caso dovrà essere fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui all’art.5, cc.2 e 3 del presente statuto.

Art. 11 – Consenso al trasferimento
Il trasferimento delle azioni, a terzi non soci, non produce effetti nei confronti della Società, se non previo consenso della maggioranza del capitale sociale, espressa dall’assemblea. Tale consenso è pure necessario in caso di vendita del diritto di opzione per aumento del capitale. Il consenso potrà essere negato in modo motivato.

Art. 12 – Recesso
Il diritto di recesso spetta nei casi inderogabilmente previsti dalla legge. Il diritto di recesso non compete ai soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l’introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerential procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l’organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all’esercizio del recesso entro trenta giorni
dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Art. 13 – Assemblea
Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e costituite, rappresentano l’universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative
alla struttura ed all’oggetto della società.
L’assemblea, ordinaria o straordinaria, è altresì convocata quando il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, salvo quanto disposto dall’articolo
2367 ultimo comma c.c.
L’avviso di convocazione deve indicare:
– il luogo in cui si svolge l’assemblea nonché i luoghi eventualmente
ad esso collegati con mezzi di telecomunicazione;
– la data e l’ora di convocazione dell’assemblea;
– le materie all’ordine del giorno;
– le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
Fino a che la società non fa ricorso al mercato del capitale
di rischio, l’assemblea viene convocata mediante avviso inviato agli aventi diritto con raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento (ad esempio fax o e-mail) almeno otto giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

Art. 14 – Assemblee di seconda convocazione
Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell’adunanza precedente l’assemblea non risulti legalmente costituita.
Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l’assemblea di prima convocazione.
L’assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell’assemblea di prima convocazione.

Art. 15 – Assemblea totalitaria
Anche in mancanza di formale convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e dei componenti dell’organo di controllo.
In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 16 – Legittimazione a partecipare alle assemblee
I soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare in assemblea.
Ai sensi dell’articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito all’esibizione sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti. Qualora non siano stati emessi i certificati azionari, la legittimazione a partecipare all’assemblea è determinata dall’iscrizione a libro soci.

Art. 17 – Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe
Fermi i divieti di cui all’articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Spetta al Presidente dell’assemblea ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe scritte.
Il Presidente ha altresì pieni poteri per la direzione dell’Assemblea,per regolarne la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.
Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l’ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell’ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 18 – Presidenza dell’assemblea
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in difetto, dal Vicepresidente o dal consigliere
di amministrazione più anziano. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, ordinariamente il segretario del Consiglio di Amministrazione, salvo il caso in cui il verbale dell’assemblea sia redatto da un Notaio.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e, salvo che il verbale sia redatto da Notaio, anche dal segretario.

Art. 19 – Procedimento assembleare
L’assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.
Le modalità di svolgimento dell’assemblea non pos-sono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
L’assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.
Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Art. 20 – Costituzione e deliberazioni
Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni relative alle assemblee ordinarie sia in prima sia in seconda convocazione, occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, più un’azione.
Per la costituzione e la maggioranza delle deliberazioni relative alle assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.
E’ comunque necessaria la maggioranza del 60% (sessanta per cento) del capitale della società, sia in prima che in seconda convocazione, per l’adozione delle deliberazioni concernenti le autorizzazioni di cui al successivo art.22, c.2.

Art. 21 – Norme per il computo dei quorum
Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.
Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato  a seguito della dichiarazione del socio di astenersi
per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all’approvazione della delibera.
La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell’assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda convocazione.
Il quorum costitutivo è verificato all’inizio dell’assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell’assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l’assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.
Per la trattazione degli altri argomenti all’ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

Art. 22 – Poteri dell’Assemblea
L’assemblea societaria esercita le funzioni deliberative riservatele dalla legge ed in particolare:
– nomina e revoca i Consiglieri di amministrazione che non siano direttamente nominati dal Comune di Cremona ex art. 2449 C.C.;
– nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
– nomina e revoca i sindaci che non siano direttamente nominati dal Comune di Cremona ed il Presidente del Collegio Sindacale ex art. 2449 C.C.;
– determina i compensi degli Amministratori e dei Sindaci;
– delibera l’azione di responsabilità degli Amministratori e dei sindaci;
– nomina eventualmente il direttore generale.
Ai sensi dell’art. 2364 n.5 del C.C. l’Assemblea, con il quorum di cui all’art.20, c.3, autorizza l’organo amministrativo a compiere i seguenti atti, ferma la responsabilità dell’organo amministrativo in capo allo stesso:
– l’approvazione delle convenzioni e dei contratti per l’affidamento dei servizi da parte degli Enti soci;
– l’approvazione di piani finanziari e di investimenti di medio – lungo termine, nonché del budget di esercizio;
– gli investimenti di qualsiasi natura e le cessioni immobiliari superiori ad un milione di euro, se non compresi nei piani e nei budget di cui al punto precedente;
– l’affitto, la cessione e dismissione di rami di azienda;
– l’acquisto e l’alienazione di partecipazioni;
– la nuova costituzione di società partecipate.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23 –  Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.
Il Comune di Cremona ha diritto, ai sensi dell’art. 2449 del C.C., di procedere alla nomina diretta di un numero di amministratori, proporzionale all’entità della propria partecipazione, fra i quali l’assemblea eleggerà il Presidente e, precisamente, alla nomina di un amministratore per ogni quota posseduta di un terzo/quinto del capitale sociale, o frazione superiore al 50% di tale quota.
Il Comune di Cremona si asterrà conseguentemente dalla votazione dei restanti consiglieri di nomina assembleare.
Sin quando il Comune di Cremona rimarrà unico socio, anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato ai sensi dell’art.2449 C.C..
Il Consiglio eleggerà un Vicepresidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza od impedimento.
Qualora manchino il Presidente e il Vicepresidente, assumerà la carica il consigliere più anziano di età.
Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili.
Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
E’ fatta salva la possibilità di revoca dell’amministratore in ogni momento, salvo risarcimento del danno qualora avvenga senza giusta causa. Gli am-ministratori di nomina diretta del Comune di Cremona potranno essere revocati solo dal Comune di Cremona.
La revoca o le dimissioni di tutti i Consiglieri di nomina pubblica comportano la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione.
Qualora venga a cessare la maggioranza degli amministratori in carica, gli altri decadono dall’ufficio ed il Comune di Cremona e l’assemblea, secondo le rispettive competenze, dovranno procedere senza indugio alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.
Qualora vengano a mancare per qualsiasi causa (morte, dimissioni o altro) uno o più amministratori, il Comune di Cremona o l’Assemblea dei Soci provvederanno a sostituirli entro quarantacinque giorni dalla cessazione, secondo le modalità, prima indicate.
Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l’anzianità di nomina di quelli sostituiti.
Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto triennio e quella dell’accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione o nomina diretta, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcunacosì come restano immutate le attribuzioni del Consiglio medesimo.

Art. 24 – Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei poteri di gestione della società, essendo ad esso demandato di compiere gli atti opportuni per l’attuazione dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge e in base all’articolo 22, c.1 del presente statuto sono riservati all’assemblea dei soci, e compresi quelli per i quali si richiede, statutariamente, la preventiva deliberazione as-sembleare di cui all’art.22, c.2.
Il Consiglio specifica i poteri del direttore generale, se nominato dall’Assemblea.
Il Consiglio designa un proprio Segretario anche al di fuori dei suoi compo-nenti.

Art. 25 – Riunioni del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è convocato, di norma nella sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dai sindaci, con specifica indicazione degli oggetti da porre all’ordine del giorno.
Il Consiglio di amministrazione è convocato comunque ogni quattro mesi, per esaminare l’andamento della società.
La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a mano, recapitata almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza al domicilio dei consiglieri e dei sindaci o con telegramma o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento (ad esempio via fax o e-mail); nei
casi di urgenza l’avviso deve essere spedito almeno un giorno libero prima della seduta.
La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata nei modi predetti, quando siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi in carica.
In caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni il Consigliere decade dall’incarico ed è sostituito ai sensi del presente statuto.
Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto dei Presidente o di chi ne fa le veci. E’ comunque necessario il voto favorevole di tre consiglieri per le deliberazioni concernenti quanto all’art.22, c.2, nonché per la nomina del rappresentante della società nelle assemblee di società controllare e collegate, convocate per deliberare
su operazioni di fusione, scissione, trasformazione o modifica dell’oggetto sociale. In quest’ultimo caso il Consiglio d’Amministrazione delibera anche in merito al voto che dovrà essere espresso dal rappresentante.
Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie sopra previste in materia di assemblea.

Art. 26 – Verbale delle riunioni
Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono autenticate con firma del Presidente della riunione e del Segretario.

Art. 27 –  Deleghe e relativi limiti
Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all’articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, terminandone i poteri e la relativa remunerazione. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di lavocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il
potere di revocare le deleghe. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all’articolo 2381, comma quarto c.c.

Art. 28 – Rappresentanza della Società
Al Presidente del Consiglio di amministrazione ed alla persona designata per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera. La rappresentanza della società spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.
Possono essere nominati institori e procuratori per determinatiatti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del
consiglio di amministrazione, l’attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.
La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

COLLEGIO SINDACALE

Art.29 – Collegio sindacale
Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Comune di Cremona ha diritto, ai sensi dell’art. 2449 c.c.,a procedere alla nomina diretta di un numero di Sindaci proporzionale all’entità della relativa partecipazione, astenendosi conseguentemente nelle votazioni in assemblea per la nomina
dei restanti. Fra i Sindaci nominati dal Comune di Cremona l’assemblea nomina il Presidente del Collegio sindacale.
Sin quando il Comune di Cremona rimarrà unico socio, anche il Presidente del Collegio Sindacale è nominato ai sensi dell’art.2449 C.C.
Il compenso dei Sindaci è determinato dall’Assemblea.

Art. 30 – Esercizi sociali e bilancio
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio. Il bilancio di esercizio, corredato dai documenti previsti dalla legge, sarà comunicato ai Sindaci almeno trenta giorni prima dal termine fissato per l’assemblea dei soci, alla cui approvazione sarà sottoposto.
La revisione legale della società, ai sensi dell’art. 2409 bis c.c. è esercitato dalla società di revisione incaricata dall’assemblea, sentito il collegio sindacale.

Art. 31 – Utili
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l’assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a riserva.

Art. 32 – Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi di legge.
In tutte le ipotesi di scioglimento, l’organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
L’assemblea straordinaria delibera sulla nomina di tre liquidatori e sui poteri loro conferiti.
Competerà comunque al Comune di Cremona indicare le modalità di gestione dei servizi affidati alla Società durante la fase di liquidazione ed al termine della stessa.

Art. 33 – Clausola arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad ec-cezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
La sede dell’arbitrato sarà presso il domicilio dell’arbitro. L’arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. L’arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell’arbitro vincoleranno le parti. L’arbitro determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.
All’arbitro sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle deli-bere assembleari; in tal caso giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della delibera stessa.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. 34 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni con prevalente partecipazione pubblica locale.

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