Art. 13 – Assemblea
Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e costituite, rappresentano l’universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative
alla struttura ed all’oggetto della società.
L’assemblea, ordinaria o straordinaria, è altresì convocata quando il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, salvo quanto disposto dall’articolo
2367 ultimo comma c.c.
L’avviso di convocazione deve indicare:
– il luogo in cui si svolge l’assemblea nonché i luoghi eventualmente
ad esso collegati con mezzi di telecomunicazione;
– la data e l’ora di convocazione dell’assemblea;
– le materie all’ordine del giorno;
– le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
Fino a che la società non fa ricorso al mercato del capitale
di rischio, l’assemblea viene convocata mediante avviso inviato agli aventi diritto con raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento (ad esempio fax o e-mail) almeno otto giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
Art. 14 – Assemblee di seconda convocazione
Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell’adunanza precedente l’assemblea non risulti legalmente costituita.
Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l’assemblea di prima convocazione.
L’assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell’assemblea di prima convocazione.
Art. 15 – Assemblea totalitaria
Anche in mancanza di formale convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e dei componenti dell’organo di controllo.
In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Art. 16 – Legittimazione a partecipare alle assemblee
I soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare in assemblea.
Ai sensi dell’articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito all’esibizione sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti. Qualora non siano stati emessi i certificati azionari, la legittimazione a partecipare all’assemblea è determinata dall’iscrizione a libro soci.
Art. 17 – Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe
Fermi i divieti di cui all’articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Spetta al Presidente dell’assemblea ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe scritte.
Il Presidente ha altresì pieni poteri per la direzione dell’Assemblea,per regolarne la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.
Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l’ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell’ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Art. 18 – Presidenza dell’assemblea
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in difetto, dal Vicepresidente o dal consigliere
di amministrazione più anziano. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, ordinariamente il segretario del Consiglio di Amministrazione, salvo il caso in cui il verbale dell’assemblea sia redatto da un Notaio.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e, salvo che il verbale sia redatto da Notaio, anche dal segretario.
Art. 19 – Procedimento assembleare
L’assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.
Le modalità di svolgimento dell’assemblea non pos-sono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
L’assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.
Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.
Art. 20 – Costituzione e deliberazioni
Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni relative alle assemblee ordinarie sia in prima sia in seconda convocazione, occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, più un’azione.
Per la costituzione e la maggioranza delle deliberazioni relative alle assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.
E’ comunque necessaria la maggioranza del 60% (sessanta per cento) del capitale della società, sia in prima che in seconda convocazione, per l’adozione delle deliberazioni concernenti le autorizzazioni di cui al successivo art.22, c.2.
Art. 21 – Norme per il computo dei quorum
Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.
Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi
per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all’approvazione della delibera.
La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell’assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda convocazione.
Il quorum costitutivo è verificato all’inizio dell’assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell’assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l’assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.
Per la trattazione degli altri argomenti all’ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.
Art. 22 – Poteri dell’Assemblea
L’assemblea societaria esercita le funzioni deliberative riservatele dalla legge ed in particolare:
– nomina e revoca i Consiglieri di amministrazione che non siano direttamente nominati dal Comune di Cremona ex art. 2449 C.C.;
– nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
– nomina e revoca i sindaci che non siano direttamente nominati dal Comune di Cremona ed il Presidente del Collegio Sindacale ex art. 2449 C.C.;
– determina i compensi degli Amministratori e dei Sindaci;
– delibera l’azione di responsabilità degli Amministratori e dei sindaci;
– nomina eventualmente il direttore generale.
Ai sensi dell’art. 2364 n.5 del C.C. l’Assemblea, con il quorum di cui all’art.20, c.3, autorizza l’organo amministrativo a compiere i seguenti atti, ferma la responsabilità dell’organo amministrativo in capo allo stesso:
– l’approvazione delle convenzioni e dei contratti per l’affidamento dei servizi da parte degli Enti soci;
– l’approvazione di piani finanziari e di investimenti di medio – lungo termine, nonché del budget di esercizio;
– gli investimenti di qualsiasi natura e le cessioni immobiliari superiori ad un milione di euro, se non compresi nei piani e nei budget di cui al punto precedente;
– l’affitto, la cessione e dismissione di rami di azienda;
– l’acquisto e l’alienazione di partecipazioni;
– la nuova costituzione di società partecipate.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 23 – Consiglio di Amministrazione
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.
Il Comune di Cremona ha diritto, ai sensi dell’art. 2449 del C.C., di procedere alla nomina diretta di un numero di amministratori, proporzionale all’entità della propria partecipazione, fra i quali l’assemblea eleggerà il Presidente e, precisamente, alla nomina di un amministratore per ogni quota posseduta di un terzo/quinto del capitale sociale, o frazione superiore al 50% di tale quota.
Il Comune di Cremona si asterrà conseguentemente dalla votazione dei restanti consiglieri di nomina assembleare.
Sin quando il Comune di Cremona rimarrà unico socio, anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato ai sensi dell’art.2449 C.C..
Il Consiglio eleggerà un Vicepresidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza od impedimento.
Qualora manchino il Presidente e il Vicepresidente, assumerà la carica il consigliere più anziano di età.
Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili.
Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
E’ fatta salva la possibilità di revoca dell’amministratore in ogni momento, salvo risarcimento del danno qualora avvenga senza giusta causa. Gli am-ministratori di nomina diretta del Comune di Cremona potranno essere revocati solo dal Comune di Cremona.
La revoca o le dimissioni di tutti i Consiglieri di nomina pubblica comportano la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione.
Qualora venga a cessare la maggioranza degli amministratori in carica, gli altri decadono dall’ufficio ed il Comune di Cremona e l’assemblea, secondo le rispettive competenze, dovranno procedere senza indugio alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.
Qualora vengano a mancare per qualsiasi causa (morte, dimissioni o altro) uno o più amministratori, il Comune di Cremona o l’Assemblea dei Soci provvederanno a sostituirli entro quarantacinque giorni dalla cessazione, secondo le modalità, prima indicate.
Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l’anzianità di nomina di quelli sostituiti.
Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto triennio e quella dell’accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione o nomina diretta, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcunacosì come restano immutate le attribuzioni del Consiglio medesimo.
Art. 24 – Poteri del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è investito dei poteri di gestione della società, essendo ad esso demandato di compiere gli atti opportuni per l’attuazione dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge e in base all’articolo 22, c.1 del presente statuto sono riservati all’assemblea dei soci, e compresi quelli per i quali si richiede, statutariamente, la preventiva deliberazione as-sembleare di cui all’art.22, c.2.
Il Consiglio specifica i poteri del direttore generale, se nominato dall’Assemblea.
Il Consiglio designa un proprio Segretario anche al di fuori dei suoi compo-nenti.
Art. 25 – Riunioni del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è convocato, di norma nella sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dai sindaci, con specifica indicazione degli oggetti da porre all’ordine del giorno.
Il Consiglio di amministrazione è convocato comunque ogni quattro mesi, per esaminare l’andamento della società.
La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a mano, recapitata almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza al domicilio dei consiglieri e dei sindaci o con telegramma o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento (ad esempio via fax o e-mail); nei
casi di urgenza l’avviso deve essere spedito almeno un giorno libero prima della seduta.
La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata nei modi predetti, quando siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi in carica.
In caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni il Consigliere decade dall’incarico ed è sostituito ai sensi del presente statuto.
Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto dei Presidente o di chi ne fa le veci. E’ comunque necessario il voto favorevole di tre consiglieri per le deliberazioni concernenti quanto all’art.22, c.2, nonché per la nomina del rappresentante della società nelle assemblee di società controllare e collegate, convocate per deliberare
su operazioni di fusione, scissione, trasformazione o modifica dell’oggetto sociale. In quest’ultimo caso il Consiglio d’Amministrazione delibera anche in merito al voto che dovrà essere espresso dal rappresentante.
Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie sopra previste in materia di assemblea.
Art. 26 – Verbale delle riunioni
Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono autenticate con firma del Presidente della riunione e del Segretario.
Art. 27 – Deleghe e relativi limiti
Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all’articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, terminandone i poteri e la relativa remunerazione. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di lavocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il
potere di revocare le deleghe. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all’articolo 2381, comma quarto c.c.
Art. 28 – Rappresentanza della Società
Al Presidente del Consiglio di amministrazione ed alla persona designata per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera. La rappresentanza della società spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.
Possono essere nominati institori e procuratori per determinatiatti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del
consiglio di amministrazione, l’attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.
La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.
COLLEGIO SINDACALE
Art.29 – Collegio sindacale
Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Comune di Cremona ha diritto, ai sensi dell’art. 2449 c.c.,a procedere alla nomina diretta di un numero di Sindaci proporzionale all’entità della relativa partecipazione, astenendosi conseguentemente nelle votazioni in assemblea per la nomina
dei restanti. Fra i Sindaci nominati dal Comune di Cremona l’assemblea nomina il Presidente del Collegio sindacale.
Sin quando il Comune di Cremona rimarrà unico socio, anche il Presidente del Collegio Sindacale è nominato ai sensi dell’art.2449 C.C.
Il compenso dei Sindaci è determinato dall’Assemblea.